Art. 260 · Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 260

263 / 1356

Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie.

In vigore dal 21 apr 1942
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
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