Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 251
254 / 1356Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.
In vigore dal 21 apr 1942
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-251