Art. 251 · Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 251

254 / 1356

Ufficio competente ad eseguire la pubblicità.

In vigore dal 21 apr 1942
La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
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