Art. 244 · Iscrizione della nave dopo il varo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 244

247 / 1356

Iscrizione della nave dopo il varo.

In vigore dal 21 apr 1942
L'autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli , secondo comma.
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