Art. 237 · Forma del contratto di costruzione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 237

240 / 1356

Forma del contratto di costruzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
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