Art. 23 · Uffici di porto.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo PRIMOCapo II

Art. 23

23 / 1356

Uffici di porto.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.
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