Art. 217 · Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 217

Abrogato220 / 1356

Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute.

In vigore dal 5 giu 1986
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1986, N. 193

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