Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo SETTIMO
Art. 212
215 / 1356Autorizzazione del tribunale.
In vigore dal 21 apr 1942
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-212