Art. 206 · Scomparizione in mare.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 206

209 / 1356

Scomparizione in mare.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
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