Art. 204 · Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita.
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Art. 204

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Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita.

In vigore dal 11 feb 2017
Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' del codice civilee alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto..

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