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Art. 196
199 / 1356Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva.
In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.
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