Art. 193 · Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 193

196 / 1356

Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici.

In vigore dal 21 apr 1942
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-193