Art. 192 · Imbarco di passeggeri infermi.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 192

195 / 1356

Imbarco di passeggeri infermi.

In vigore dal 21 apr 1942
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità,l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.
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