Art. 185 · Navi straniere.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 185

188 / 1356

Navi straniere.

In vigore dal 23 gen 1976
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

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