Art. 182 · Denunzia di avvenimenti straordinari.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 182

185 / 1356

Denunzia di avvenimenti straordinari.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli , a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.
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