Art. 176 · Libri di bordo delle navi minori.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo III

Art. 176

178 / 1356

Libri di bordo delle navi minori.

In vigore dal 12 mar 2006
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unità da pesca. Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

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