Art. 166 · Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo II

Art. 166

168 / 1356

Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità.

In vigore dal 21 apr 1942
(Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità). Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell', nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-166