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Art. 166
168 / 1356Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità.
In vigore dal 21 apr 1942
(Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilità).
Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a, b, c dell', nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.
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