Art. 153 · Licenza delle navi minori e dei galleggianti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 153

155 / 1356

Licenza delle navi minori e dei galleggianti.

In vigore dal 21 apr 1942
La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell', il nome. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
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