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Art. 153
155 / 1356Licenza delle navi minori e dei galleggianti.
In vigore dal 21 apr 1942
La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell', il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
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