Art. 149 · Abilitazione delle navi alla navigazione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 149

151 / 1356

Abilitazione delle navi alla navigazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza. A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.
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