Art. 147 · Designazione di rappresentante.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. III

Art. 147

149 / 1356

Designazione di rappresentante.

In vigore dal 21 apr 1942
Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato. Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.
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