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Art. 146-bis
159 / 1364Documenti per l'iscrizione
In vigore dal 10 mag 2026
Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall' del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
b) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell';
c) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell';
d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'.
Storico versioni
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