Art. 145 · Navi iscritte in registri stranieri.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. II

Art. 145

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Navi iscritte in registri stranieri.

In vigore dal 6 lug 1989
1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all' del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile.

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