Art. 141 · Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo ISez. I

Art. 141

143 / 1356

Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti.

In vigore dal 21 apr 1942
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
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