Art. 133 · Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 133

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Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri.

In vigore dal 21 apr 1942
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il ministro per le comunicazioni può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell', dal ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la re iscrizione nei medesimi.
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