Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo VIII
Art. 1320
1345 / 1356Espropriazione iniziata di nave.
In vigore dal 21 apr 1942
Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.
L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
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