Art. 132 · Matricole, registri e documenti di lavoro del personale.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 132

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Matricole, registri e documenti di lavoro del personale.

In vigore dal 21 apr 1942
Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
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