Art. 1316 · Procedimento avanti i comandanti di porto.
Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo VIII

Art. 1316

1341 / 1356

Procedimento avanti i comandanti di porto.

In vigore dal 21 apr 1942
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli , quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli , primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119. I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.
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