Art. 1295 · Trasporto per conto proprio.
Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo V

Art. 1295

1320 / 1356

Trasporto per conto proprio.

In vigore dal 21 apr 1942
La nave provvista del certificato provvisorio di cui all' può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.
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