Art. 127 · Assunzione all'estero.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 127

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Assunzione all'estero.

In vigore dal 21 apr 1942
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
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