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Art. 1256
1281 / 1356Infrazioni disciplinari dei passeggeri.
In vigore dal 21 apr 1942
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile;
4) l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
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