Art. 1256 · Infrazioni disciplinari dei passeggeri.
Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 1256

1281 / 1356

Infrazioni disciplinari dei passeggeri.

In vigore dal 21 apr 1942
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri: 1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati dell'aeromobile; 2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio; 3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o dell'aeromobile; 4) l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
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