Art. 125 · Collocamento della gente di mare.
Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I

Art. 125

Abrogato126 / 1364

Collocamento della gente di mare.

In vigore dal 28 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-125