Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1249
1274 / 1356Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna.
In vigore dal 21 apr 1942
In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorchè non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell';
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.
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