Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO
Art. 1246
1271 / 1356Esercizio dell'azione civile.
In vigore dal 16 lug 1970
Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.
Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell' del codice di procedura penale.
In ogni caso, l'autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."
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