Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO
Art. 1245
1270 / 1356Letture permesse di deposizioni testimoniali.
In vigore dal 21 apr 1942
Oltre i casi indicati nell' del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purchè siano indicati nelle liste.
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