Art. 1245 · Letture permesse di deposizioni testimoniali.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo QUARTO

Art. 1245

1270 / 1356

Letture permesse di deposizioni testimoniali.

In vigore dal 21 apr 1942
Oltre i casi indicati nell' del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purchè siano indicati nelle liste.
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