Art. 124 · Rilascio dei documenti di abilitazione.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 124

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Rilascio dei documenti di abilitazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del direttore marittimo. Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.
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