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Art. 1233
1258 / 1356Omessa assicurazione di dipendenti.
In vigore dal 21 apr 1942
L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell' o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire diecimila.
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