Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 1229
1253 / 1356Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli.
In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1229