Art. 1228 · Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo.
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Art. 1228

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Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo.

In vigore dal 21 apr 1942
È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente; 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell', getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.
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