Art. 1224 · Imbarco eccessivo di passeggeri.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo VI

Art. 1224

1248 / 1356

Imbarco eccessivo di passeggeri.

In vigore dal 21 apr 1942
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
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