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Art. 1221
1245 / 1356Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.
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