Art. 122 · Documenti di lavoro del personale marittimo.
Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 122

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Documenti di lavoro del personale marittimo.

In vigore dal 21 apr 1942
La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
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