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Art. 1208
1231 / 1356Richiesta di protezione ad autorità straniera.
In vigore dal 15 gen 2000
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l'ammenda fino a lire mille.
Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 14, comma 11, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 14, comma 11, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
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