Art. 1208 · Richiesta di protezione ad autorità straniera.
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Art. 1208

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Richiesta di protezione ad autorità straniera.

In vigore dal 15 gen 2000
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l'ammenda fino a lire mille. Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 14, comma 11, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 14, comma 11, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

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