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Art. 1206
1229 / 1356Impedimento alla presentazione di reclami.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Storico versioni
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