Art. 1183 · Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo IV

Art. 1183

1206 / 1356

Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile.

In vigore dal 21 ott 2005
Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell' l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1183