Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 1182
1205 / 1356Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave.
In vigore dal 21 apr 1942
(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave).
È punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un più grave reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell', o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli ;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell';
5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli .
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