Art. 1168 · Pesca abusiva.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 1168

1191 / 1356

Pesca abusiva.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
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