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Art. 1167
1190 / 1356Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave.
In vigore dal 21 apr 1942
È punito con l'ammenda da lire duecento a duemila:
1) chiunque non esegua le disposizioni dell'autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell';
2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un'apertura di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
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