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Art. 1163
1186 / 1356Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti.
In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell' e nel primo comma dell', senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell' e nel terzo comma dell', è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 10, comma 2, lettera a)) che "nel primo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." - (con l'art. 10, comma 2, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
- Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse."
Le tue annotazioni
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