Art. 1156 · Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 1156

1179 / 1356

Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire tremila a diecimila. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all'estero. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
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