Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 1146
1169 / 1356Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei.
In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque si appropria di relitti indicati negli nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell', la pena è aumentata fino a un terzo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1146