Art. 1146 · Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1146

1169 / 1356

Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei.

In vigore dal 29 mag 2006
Chiunque si appropria di relitti indicati negli nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell', la pena è aumentata fino a un terzo.

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