Art. 1143 · Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile.
Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo SECONDOCapo VI

Art. 1143

1166 / 1356

Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.
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