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Art. 1143
1166 / 1356Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.
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